Ok al bonus facciate limitato ad una porzione di parte esterna dell’edificio. E’ la risposta – n. 838 del 21 dicembre 2021 - fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente che ha rappresentato essere comproprietario (con la moglie) di un appartamento facente parte di un fabbricato in cui vi sono altre unità di terzi. Altri soggetti hanno effettuato lavori esterni riguardanti la sola parte di edificio attinente ai loro appartamenti. Ora, l’istante intende fare altrettanto ed intervenire solo sulla facciata nella parte corrispondente alla striscia del suo appartamento. L’edificio non è mai stato costituito in condominio.
L’agevolazione denominata bonus facciate prevede la detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
In via esemplificativa, è stato precisato che gli interventi devono riguardare il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e il rinnovo degli elementi che costituiscono la struttura opaca verticale della facciata stessa, compresa la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie, il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché i lavori riconducibili al decoro urbano come quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata di edifici esistenti.
Acceso negato, invece, se gli interventi riguardano facciate interne, salvo che siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
Il parere dell’Agenzia è che sia possibile riconoscere il bonus facciate anche nel caso di un intervento parziale non interessante l'intera facciata visibile dell'edificio, considerando che l’agevolazione ha il fine di incentivare i lavori di restauro esterno degli edifici finalizzati al decoro urbano.
Circa l’assenza di un condominio e, quindi, di una delibera assembleare di approvazione all'esecuzione dei lavori, ai fini del riconoscimento della detrazione, l’Agenzia specifica che la nascita del condominio avviene automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune o quando l'unico proprietario di uno stabile ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, frazionando, di fatto, la proprietà.
Inoltre, anche al condominio minimo (composto fino ad 8 condomini) si applicano le norme del codice civile sul condominio, eccetto quelle della nomina dell’amministratore e della costituzione di un regolamento.
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