Sono state pubblicate due risoluzioni agenziali – numero 20 e numero 21 - per istituire i codici tributo per l’utilizzo dei bonus energia per le imprese e per pagare la somma dovuta in caso di versamento omesso o insufficiente, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali.
Con risoluzione n. 20 del 10 maggio 2023 vengono resi noti nuovi codici tributo per la compensazione tramite F24 dei bonus energia per le imprese con riferimento al 2° trimestre 2023.
È con DL n. 34/2023 che sono state introdotte alcune misure agevolative per compensare parzialmente, ad alcune condizioni, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Tali bonus sono riconosciuti in base alle seguenti percentuali:
I crediti d’imposta vanno utilizzati, entro la data del 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
L’Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione:
Nel modello F24 i codici vanno inseriti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; nei casi di riversamento del bonus, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
In sostanza, nuovi obblighi sono stati posti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti collegati: questi sono tenuti a versare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute.
Gli importi in parola devono essere versati utilizzando il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE); la risoluzione n. 21 del 10 maggio 2023 ha istituito i codici tributo da inserire:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".