Arrivano chiarimenti sull’utilizzo del credito d'imposta per i lavori di efficientamento energetico degli edifici condominiali.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020, tratta il caso di un credito ceduto all’impresa che, a sua volta, lo cede al fornitore (art. 13, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) di energia elettrica e/o gas naturale, chiarendo che: il credito d’imposta per l’efficienza energetica ceduto dall’impresa che ha eseguito i lavori al fornitore può essere utilizzato in compensazione con il debito per le accise.
È, dunque, consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.
Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
Pertanto, in virtù del rinvio all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, il credito d'imposta in argomento può essere utilizzato - mediante il modello F24 accise - per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
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