La legge di Bilancio 2024, di cui è in circolazione una prima bozza datata 24 ottobre, non interviene direttamente sul capitolo dei bonus edilizi - aggiornando proroghe e percentuali delle agevolazioni fiscali– quanto, piuttosto, con una serie di interventi, apporta una vera e propria stretta a tali meccanismi agevolativi.
In particolare, dal prossimo anno, le principali novità sugli interventi di ristrutturazione dovrebbero essere le seguenti:
Come annunciato dal Ministro dell'Economia Giorgetti, dunque, l’intervento sul fronte dei bonus edilizi non sarà diretto, ma, comunque, mirato a favorire la lotta contro l’evasione fiscale.
Con la Legge di Bilancio 2024, viene innalzata dall'8% all'11% la ritenuta d’acconto applicata dalle banche e dalle poste sui bonifici parlanti utilizzati dai contribuenti ai fini dell'ottenimento dei bonus edilizi, a decorrere dal prossimo 1° gennaio.
L’Esecutivo vuole monetizzare la corsa alle ristrutturazioni registrata negli ultimi due anni, creando un immediato effetto di cassa.
Si ricorda, infatti, che ai pagamenti eseguiti dai committenti alle imprese esecutrici, in sede di accredito dei bonifici, viene operata una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto legge n. 78/2010.
NOTA BENE: Il DL n. 78/2010, infatti, ha introdotto tale ritenuta d’acconto, a partire dal 1° luglio 2010, fissandola originariamente al 10%; a seguito delle proteste delle imprese preoccupate di perdere liquidità, le ritenute sono state più che dimezzate al 4% a partire da luglio del 2011, per poi passare al livello attuale dell’8% da gennaio del 2015.
Così, dall’8% fissato dal gennaio 2015, le banche e Poste inizieranno a trattenere una percentuale che salirà all’11%, a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, al momento dell’accredito dei bonifici disposti dai clienti ai fornitori per ottenere detrazioni.
Si ricorda, che la ritenuta è un acconto dell’imposta sui redditi, effettuato al momento dell’accredito dei pagamenti dei cittadini ai loro fornitori.
NOTA BENE: Tale scelta non aumenta in modo diretto l’imposizione fiscale a carico delle imprese che eseguono i lavori, ma riduce la loro liquidità, anticipando di diversi mesi il momento nel quale vengono effettuati i versamenti all’Erario.
Ad essere interessati da questa stretta, tutti i cosiddetti “Bonus casa”: Superbonus, Ecobonus come pure lo sconto base del 50% per le ristrutturazioni ordinarie.
Il problema che potrebbe portare questo intervento sulle ritenute è che molte imprese potrebbero non avere una sufficiente capienza fiscale per utilizzare in compensazione il credito derivante dall’anticipo della ritenuta corrisposta all’Erario.
Un circolo vizioso, che è diventato sempre più di attualità con la cessione dei bonus e lo sconto in fattura e che, ora, si riproporrebbe in versione amplificata. La conferma dell’innalzamento della ritenuta all’11%, infatti, avrebbe un notevole effetto cassa, da una parte, per i flussi finanziari dello Stato e, dall’altra parte, per le imprese.
Un altro intervento indiretto sui bonus edilizi, che questa volta interessa gli immobili riqualificati con il Superbonus, è quello previsto dall’articolo 18 del Ddl bilancio 2024.
Si tratta dell’articolo rubricato: “Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili”.
Il comma 2 del citato articolo interviene sull’articolo 67 del Tuir aggiungendo la nuova lettera b-bis), secondo la quale sono imponibili “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo”.
Se, invece, tali immobili sono rivenduti dopo più di 5 anni dai lavori, i “costi inerenti al bene”, deducibili dalla plusvalenza, comprenderanno quelli relativi ai lavori di riqualificazione energetica e sismica agevolati con il Superbonus 110%.
La norma si applicherà alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Si tratta di una vera stretta fiscale sulle plusvalenze per far cassa sugli immobili oggetto di interventi di Superbonus.
L’obiettivo del legislatore, infatti, è quello di non consentire, a chi ha acquistato e ristrutturato con il bonus 110% e che rivenderà gli immobili a fini speculativi, di beneficiare doppiamente della maxi-detrazione.
Col nuovo criterio di deducibilità, i costi (non) sostenuti per i lavori agevolati dal Superbonus 110% concorreranno alla quantificazione della plusvalenza e saranno anch’essi tassati al 26%. A meno che, per rivendere la casa, non si aspetti più di 5 anni dai lavori.
In sostanza, si vuole evitare di poter guadagnare rivendendo case ristrutturate con il Superbonus tramite sconto in fattura o cessione del credito.
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