Bonus edilizi, pubblicato il decreto prezzi con i massimali di costo

Pubblicato il 17 marzo 2022

Dopo la firma dello scorso 14 febbraio da parte del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il decreto attuativo della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi (poi confluito in Manovra), che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110%, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022.

Con il provvedimento recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, sono fissati i nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici, di cui al comma 13-bis dell’art. 119 e dell’art. 121 comma 1-ter, lett. b) del DL n. 34/2020.

Il nuovo decreto può anche essere ribattezzato come il "Decreto Prezzi 2", in quanto fa seguito al Decreto MiSE del 6 agosto 2020 (cosiddetto Decreto Requisiti tecnici o Decreto Prezzi). Quest’ultimo provvedimento continuerà ad essere applicato per 30 giorni dopo la pubblicazione in GU del nuovo Decreto Prezzi 2.

Le disposizioni del Prezzi 2 entrano in vigore il 15 aprile ed entro il 1° febbraio 2023 - e successivamente ogni anno - i costi massimi di cui all'Allegato A al decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA.

Si deve fare una precisazione: i massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi tanto da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi; pertanto, i costi esposti nella Tabella si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. Questi elementi, quindi, restano fuori dai massimali.

Decreto prezzi e costi massimi distinti per tipologia di intervento

Il nuovo decreto MiTE, secondo l’intenzione del Governo, ha come obiettivo quello di fotografare gli aumenti legati al rincaro delle materie prime e alla crescita dell’inflazione, contrastando, però, anche le frodi.

Esso assume una grande importanza per tutto il comparto delle costruzioni e per i professionisti tecnici “asseveratori” in quanto definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Pertanto, si deve far riferimento ai citati “valori massimi” definiti dal decreto del MITE per alcune categorie di beni, ai fini del rilascio delle attestazioni di congruità delle spese agevolate con il Superbonus, oppure, ancorché agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus, oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

Ciò vuol dire che il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l'applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti; di conseguenza, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale.

Ambito di applicazione e fase transitoria

Le nuove disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata nell’Allegato A per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto Rilancio (art. 121, Dl n. 34/2020), ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, in caso:

I nuovi “valori massimi”, secondo quanto disciplina l’articolo 2 del decreto, “si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Praticamente, i nuovi valori si applicheranno agli interventi i cui titoli abilitativi sono presentati dal 16 aprile 2022; gli operatori, quindi, hanno ancora qualche giorno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni per quei lavori i cui titoli non sono ancora stati presentati.

Per quanto riguarda la fase transitoria (fino all’entrata in vigore del nuovo provvedimento), visto che il termine “successivamente” potrebbe essere interpretato come il 15 aprile (giorno di entrata in vigore del decreto) o come il 16 aprile (giorno successivo), facendo sorgere non pochi dubbi agli operatori del settore, sembrerebbe opportuno depositare un titolo edilizio entro il prossimo 14 aprile, al fine di poter congelare la propria situazione e utilizzare i vecchi riferimenti di prezzo (come i prezzari regionali e quelli Dei).

Decreto Prezzi 2, massimali di spesa

Specifica il decreto 14 febbraio 2022 che per tutti gli interventi, l’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici.

Il nuovo provvedimento diventerà, così, il riferimento per tutte le asseverazioni di lavori di efficientamento energetico.

Infine, per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di congruità deve certificare il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

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