Bonus edilizi, come rifiutare le cessioni crediti già accettate

Pubblicato il 12 marzo 2024

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative agli uffici sulla cessione dei crediti d’imposta per interventi edilizi, di cui all’articolo 121 del Decreto legge n. 34 del 10 maggio 2024, con particolare riferimento alla procedura da seguire per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione dei crediti già accettate, successive alla prima, o da opzioni di sconto in fattura

In particolare, la circolare n. 6 dell’11 marzo ha individuato le modalità di esecuzione del rifiuto delle cessioni successive alla prima già accettate e ha fornito un modello standard che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all’Agenzia il “rifiuto”, con le relative istruzioni.

Interventi edilizi, opzioni cessione credito o sconto in fattura

È stato il cosiddetto Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), emanato in piena crisi pandemica, a prevedere all’articolo 121 che i titolari delle detrazioni spettanti per determinati interventi edilizi possano optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto in fattura.

L’esercizio dell’opzione (prima cessione) deve essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite con il provvedimento del 3 febbraio 2022.

Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate ha emanato anche la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, con la quale sono state illustrate, tra l’altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi alcuni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui al suddetto articolo 121.

NOTA BENE: Nello specifico, sono state fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti nel caso in cui siano stati rilevati errori nella compilazione del modello di comunicazione per l’esercizio delle opzioni riferibili alla prima cessione delle detrazioni per interventi edilizi o sconti in fattura.

In pratica l’Agenzia aveva fornito le istruzioni affinchè il primo titolare del bonus segnalasse alle Entrate l’intervenuto ottenimento dello sconto in fattura o l’avvenuta cessione a terzi ed eventuali errori di comunicazione derivanti da queste prime cessioni/sconti.

In questo caso, era stato previsto che l’annullamento dei suddetti errori di comunicazione doveva essere richiesto attraverso l’invio, tramite Pec di un apposito modello al Centro operativo Servizi fiscali di Venezia.

Nel corso del tempo sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti.

Le soluzioni offerte dall’Amministrazione finanziaria sono oggetto del nuovo documento di prassi, che contiene le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione.

Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate

Nella circolare n. 6/E/2024 si specifica, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:

  1. la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  2. il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

Viene, così, colmata una lacuna procedurale che non era rientrata nelle precisazioni della circolare n. 33/2022.

ATTENZIONE: La problematica considerata dal nuovo documento di prassi è quella dell’annullamento di una cessione del credito già accettata non nell’ambito della prima comunicazione di cessione, ma nei passaggi successivi, che vedono coinvolti, per esempio, il prestatore d’opera e l’istituto di credito, ovvero due istituti di credito, oppure l’istituto acquirente e il correntista a cui viene trasferito il bonus.

A tal proposito, è bene precisare che l’Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati.

Pertanto, nei due casi sopra prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare n. 6/2024, da compilare secondo le relative istruzioni.

NOTA BENE: Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

La richiesta di rifiuto può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.

A tal proposito è bene evidenziare una duplice casistica:

  1. se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  2. se la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

ATTENZIONE: Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non può essere eseguita, la richiesta sarà scartata.

Le Entrate, inoltre precisano che Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Comunicazione dei crediti non utilizzabili

Infine, spiega l’Amministrazione finanziaria che la soluzione operativa offerta consente alle parti di rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.

Tuttavia, se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023.

L’utilizzo quest’ultima procedura, a differenza della soluzione operativa per le altre ipotesi descritte, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.

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