Bonus consulenza su quotazione PMI

Pubblicato il 02 maggio 2024

Con la conversione in legge del decreto cd. “Milleproroghe” viene prevista la proroga al 31.12.2024 del credito d’imposta per la quotazione delle PMI di cui all’art. 1, commi 89-92, della L. 205/2017.

Il bonus è stato oggetto di una prima proroga per effetto dell’articolo 1, comma 46, della L. 234/2021, con parziale modifica delle condizioni originarie: il beneficio era riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti, fino all’importo massimo di 200.000 euro (in precedenza 500.000 euro). Stessa misura (50%) ma con limite massimo fino a 500.000 euro è, invece, il beneficio riconosciuto per il 2023 per effetto della norma di cui all’articolo 1, comma 395, L. 197/2022.

La nuova disposizione - inserita nella legge di conversione del DL “Milleproroghe” (D.L. 215/2023) - sostituisce le parole “fino al 31 dicembre 2023” con “fino al 31 dicembre 2024”, senza prevedere alcuna ulteriore modifica.

Pertanto, anche per il 2024, la misura dell’agevolazione è pari al 50% dei costi, fino all’importo di 500.000 euro.

L'articolo 3, comma 4-bis, D.L. 215/2023, modificando l’articolo 1, comma 90, L. 205/2017, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l’anno 2025.

Bonus quotazione Pmi: beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese (come da raccomandazione 2003/361/CE) che sono state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che hanno sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità.

Le PMI destinatarie del beneficio sono, dunque, quelle che:

Per rientrare nella definizione di PMI è necessario che si verifichi il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economico-patrimoniali indicati.

NOTA BENE: Invece, non può accedere al beneficio la PMI che dovesse appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato superi le soglie e il numero di occupati previsti.  

In base all’articolo 3 del Decreto ministeriale 23.04.2018 possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che:

Attività e costi ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle attività di consulenza:

Costi di consulenza agevolabili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono, inoltre, ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità.

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

ATTENZIONE: Sono escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La procedura di concessione del credito d'imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare, in via telematica, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, apposita istanza (formulata secondo lo schema di cui all'allegato A al Decreto ministeriale 23.4.2018) nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

Pertanto, per l’ammissione alla quotazione nel 2024, le istanze dovrebbero essere presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025.

In particolare, l'istanza deve contenere:

Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (codice tributo “6901”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

NOTA BENE: L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto dell’F24.

Ai fini delle attività di controllo, il Ministero, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco delle società beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse. 

Si segnala che il credito d'imposta:

Cause di revoca del bonus e procedure di recupero

Previste specifiche cause di revoca dell’agevolazione concessa e le procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.

In particolare, viene disposto che l'Agenzia delle Entrate trasmetta alla Direzione generale per la Politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, con modalità telematiche, l'elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, ne dà comunicazione in via telematica alla suddetta Direzione generale del Ministero, che previe verifiche, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il credito d'imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale 23.04.2018 o la non veridicità degli elementi dichiarati nell’istanza di concessione del beneficio. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero.

 

Quadro Normativo

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