La scelta, tutta volontaria e autonoma, del datore di lavoro, di corrispondere, al lavoratore, il bonus benzina potrebbe comportare la “perdita” dell’esonero contributivo sulla quota IVS a carico dei dipendenti.
È quanto emerge analizzando la disciplina del buono e i successivi interventi di prassi.
Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (il disegno di legge di Bilancio 2024 non prevede alcuna proroga) il buono o i buoni carburante erogati per un valore fino a 200 euro sono esenti fiscalmente, ma sono imponibili ai fini del pagamento dei contributi.
La quota o l’intero importo erogato dei buoni benzina fino a 200 euro non sono però assoggettati a contribuzione previdenziale se non risultano eccedenti le soglie complessive:
In questi limiti confluisce anche il valore dei beni o dei servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Il bonus benzina è invece sempre esente da imposizione fiscale per espressa previsione di legge.
Dopo aver analizzato cosa prevede il legislatore ed aver riepilogato gli adempimenti del datore di lavoro in sede di conguaglio in Uniemens, l'approfondimento che segue si sofferma sui profili di convenienza del bonus con l'ausilio di qualche esempio di calcolo.
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