Rilasciata la procedura telematica per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. In particolare, i genitori beneficiari che non hanno richiesto la predetta agevolazione durante la prima fase di emergenza sanitaria, avranno diritto a 1.200 euro, ovvero a 2.000 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario. Diversamente, coloro che hanno già fruito del bonus baby-sitting, la richiesta è finalizzata solamente ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, specificando che il bonus è valevole dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. La pubblicazione del predetto documento di prassi è stata comunicata anche dal Ministero del Lavoro, con la notizia dell’8 giugno 2020.
I due bonus spettano ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni, e in particolare:
Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, il bonus per servizi di baby-sitting è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017. A tal fine, i beneficiari hanno l’onere di:
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cd. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia, entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.
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