dell’Abruzzo – sentenza 47/9/07 - traccia i confini del bonus aree svantaggiate di cui all’articolo 8 del dl 10/07, convertito dalla legge 46/07. E’ un credito d’imposta aggiuntivo previsto dall'articolo 63 della legge 289/02 che incentiva il lavoratore, pertanto non può essere sottoposto al limite del de minimis. Non rientrano, infatti, nel cumulo per la verifica del superamento di quel limite gli aiuti autorizzati dalla Commissione Ue o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria, a meno che la normativa ad hoc non preveda diversamente. Poiché tra gli incentivi ammessi dal regolamento generale di esenzione 2204/02 rientra quello del citato articolo 63, legge 289/02, questo è da considerare esentato dall’obbligo di notificazione e, per tale ragione, non è da ritenersi a titolo de minimis.
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