Il credito d’imposta sul canone di locazione di negozi e botteghe ceduto al cessionario può essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2021.
Il bonus affitto negozi, istituito dal Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione dell’emergenza da Covid-19, è al centro della risposta n. 594 del 15 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus in discorso è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione.
Successivamente la circolare n. 8/E/2020 ha chiarito che, data la finalità ristoratrice della misura, il riconoscimento del credito richiede che sia avvenuto il pagamento del canone.
Per consentire la fruizione del bonus anche ai soggetti sprovvisti di debiti compensabili, il Decreto Rilancio ha previsto che il diretto beneficiario del credito può optare anche per la cessione dello stesso ad altri soggetti, entro il 31 dicembre 2021.
Il provvedimento delle Entrate prot. n. 250739 del 2 luglio 2020 ha stabilito che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, pertanto, possono utilizzare esclusivamente il credito in compensazione entro il 31 dicembre 2021.
Si sottolinea come la disciplina non ammetta il rimborso del credito né per il diretto beneficiario né per il cessionario.
Infine, viene chiarito che non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34, L. n. 388/2000 (700 mila euro elevato per il 2020 ad 1 milione di euro) e di cui all'art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (250 mila euro), sia per i diretti beneficiari che per i cessionari.
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