Le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione - cosiddetto Bonus affitti 2021 – potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 6 settembre 2021.
Ultimi giorni, dunque, per ottenere lo sconto da parte del locatore di immobile ad uso abitativo che ha effettuato una rinegoziazione del canone d’affitto.
Di seguito le caratteristiche del Bonus e chi può beneficiarne.
Il contributo a fondo perduto per il locatore di immobile ad uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, in relazione agli immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa ed adibiti dal locatario ad abitazione principale, è stato istituito dall’articolo 9-quater del DL n. 137/2020, convertito nella Legge n. 176 del 2020 (c.d. DL “Ristori”).
La finalità del contributo è quella di incentivare i locatori a rinegoziare in diminuzione i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, per agevolare il pagamento degli affitti da parte dei locatari colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Il Bonus affitti è riservato a tutti quei proprietari di immobili che, dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, abbassano il canone dei contratti di affitto; per quanto riguarda il 2021, la riduzione può interessare l’intero anno, oppure una parte di esso.
L’ammontare del contributo che si riceve è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare ad un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
In caso vi siano più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.
Possono richiedere il contributo a fondo perduto i proprietari di case affittate come abitazione principale, ossia i soggetti che concedono in locazione un immobile ad uso abitativo.
Si può trattare sia di locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia di locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.
Per ricevere il contributo è necessario, però, che vengano rispettate alcune condizioni:
la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
il contratto di locazione riguardi un immobile adibito ad uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa che costituisce l’abitazione principale del locatario;
la rinegoziazione in diminuzione del canone previsto dal contratto di locazione si riferisca a tutto l’anno 2021 o a parte di esso;
la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 e sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI.
La comunicazione della rinegoziazione all’Amministrazione finanziaria può essere effettuata, dunque, anche dopo la presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto.
L’istanza per il riconoscimento del Bonus può essere trasmessa a decorrere dal 6 luglio e fino al 6 settembre 2021.
Essa può essere presentata dai locatori interessati (o dagli intermediari delegati autorizzati ad accedere al cassetto fiscale del locatore) esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello di domanda online è formato da due parti: il frontespizio e il quadro a requisiti
Il modulo deve contenere:
il codice fiscale del locatore;
l’IBAN del conto corrente su cui ricevere le somme;
i dati del contratto oggetto di rinegoziazione con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato;
l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione;
l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.
Ciascun locatore può presentare una sola istanza, anche nel caso di più contratti di locazione (che verranno indicati nello stesso Modello) e più rinegoziazioni per lo stesso contratto.
Nel caso siano stati comunicati dati errati, o la richiesta sia stata scartata dalle Entrate, il richiedente può presentare una nuova istanza, sostitutiva della precedente, che andrà inviata sempre entro il termine del 6 settembre 2021.
Al termine della trasmissione dell’istanza viene rilasciato un apposito protocollo telematico.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".