I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione del cd. “bonus 600 euro” di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020. In tali casi, infatti, l’indennità sarà erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.
Attenzione però: i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso al “bonus 600 euro” possono presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità, anche per il mese di marzo, entro il 3 giugno 2020.
Ne dà notizia l’INPS, con la circolare n. 66 del 29 maggio 2020, specificando altresì che il beneficio economico è considerato un importo esentasse e non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il bonus 600 euro è incumulabile con:
Diversamente, il “bonus 600 euro” è cumulabile con:
Con la circolare n. 67 del 29 maggio 2020, l’INPS ha recepito la novità legislativa del D.I. n. 10 del 30 aprile 2020 riguardante l’estensione del bonus in argomento, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anche ai:
Rientrano nella prima categoria i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che:
Sono destinatari del bonus 600 euro anche i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Sono destinatari dell’indennità:
Inoltre, risultano destinatari dell’indennità i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, il decreto prevede che detti lavoratori, ai fini dell’accesso al bonus, siano stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Infine, rientrano quali beneficiari dell’indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS, alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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