Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità (cd. “bonus bebè”) per i nati o adottati nel 2020 l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile per la sua insussistenza, la prestazione viene erogata ugualmente, ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione, con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
Qualora l’ISEE venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno può essere integrato dalla differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
A precisarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3104 dell’11 agosto 2020.
Per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti preadottivi) del 2020 sono previste nuove fasce ISEE e diversi importi dell’assegno di natalità, in quanto ora spetta anche in tutti i seguenti casi:
Le nuove regole istruttorie sull’ISEE e le nuove fasce ISEE, valgono soltanto per gli eventi avvenuti e che avverranno nel 2020.
Ogniqualvolta l’attestazione ISEE minorenni sia rilasciata con omissioni e/o difformità, il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione mediante: nuova DSU, documentazione giustificativa, rettifica retroattiva o rinvio.
Per gli eventi del 2020 la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni difformità.
Ciò premesso, per gli eventi 2020 la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda (o successivamente alla presentazione della stessa) comporta, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo).
Non opera, quindi, la sospensione per ISEE con omissioni/difformità (che invece permane per le domande riferite ad eventi delle annualità precedenti nel caso in cui sussista un ISEE con omissioni /difformità).
A seguito della regolarizzazione dell’ISEE minorenni da parte dell’utente, l’importo dell’assegno viene integrato dalla differenza eventualmente spettante e la sanatoria opera retroattivamente.
L’art. 34 del D.L. n. 18/2020 ha previsto che: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi termini di prescrizione”.
Sul punto, va ricordato che in materia di assegno di natalità è previsto un termine di 90 giorni dall’evento (nascita/adozione/affidamento preadottivo) per la presentazione della domanda. Pertanto, in via generale:
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