Bonifico bancario incompleto. No al bonus del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio
Pubblicato il 08 giugno 2012
Una contribuente si rivolge all’agenzia delle Entrate per sapere se l’incompletezza dei dati nell’ordine di bonifico da effettuarsi per l’acquisto di un box possa considerarsi preclusivo per la fruizione del beneficio fiscale previsto dalla Legge n.
449 del 1997 (detrazione del 36% per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio).
L’istante ritiene di poter fruire della suddetta detrazione richiamando a proprio favore la circolare n.
95/2000 del Ministero delle Finanze e la risoluzione n.
300/E/2008.
L’Agenzia risponde con la
risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012.
Adducendo come motivazione il mutato quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25 del Dl n. 78/2010, in virtù del quale il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto, l’Agenzia precisa che l’incompletezza dei dati esposti nell’ordine di bonifico non può essere colmata semplicemente inviando alla banca dove si effettua il bonifico il codice fiscale, il numero di partita Iva della ditta beneficiaria del pagamento e gli estremi della norma agevolativa.
Pertanto, il contribuente che intende usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1 della Legge n. 449/1997, deve effettuare il pagamento con bonifico bancario/postale completo di tutti i riferimenti normativi oltre che della causale del versamento, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del numero di partita IVA, oppure deve indicare il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Vi è, tuttavia, un modo per salvare la detrazione. L’Agenzia, infatti, prevede che nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante nuovo bonifico, l’integrazione dei dati mancanti è tale da consentire alle banche e alle Poste di poter effettuare la ritenuta del 4% e, di conseguenza, il contribuente potrà fruire della detrazione al 36% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi riferita allo stesso periodo d’imposta dell’anno della ripetizione (Unico 2013 o modello 730/2013, in caso di ripetizione del pagamento nell’anno 2012).