Bollo sulla quietanza se distinta dalla fattura

Pubblicato il 06 giugno 2024

L’Agenzia delle Entrate è chiamata a precisare l’applicazione dell’imposta di bollo alla quietanza relativa alle fatture, soggette a bollo in quanto esenti da IVA, emesse nei confronti di soggetti pubblici.

La risposta n. 129 del 5 giugno 2024 è attivata da un ente che spiega come intrattenga rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza assoggettate ad imposta di bollo, nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato. In tale ultima circostanza, è dovuto da parte dell’ente il pagamento dell’imposta di bollo (articolo 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/1972).

La domanda che viene posto al Fisco è se la quietanza, rilasciata con documento distinto dalla fattura, già assoggettata al bollo, possa usufruire dell’esenzione prevista dal Testo sull’Imposta di bollo.

L’Agenzia inizia riassumendo quanto prevedono le norme applicabili.

Imposta di bollo: quando si applica

Devono pagare l'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nella tariffa annessa all’articolo 1 del DPR n. 642/1972.

Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare:

I casi in cui l’imposta non risulta dovuta sono:

Non vi sono dubbi, quindi, che, per non pagare l’imposta, la quietanza deve essere fisicamente annessa al documento già tassato, come già specificato con risposta n. 21/2020: l’esenzione vale per le quietanze apposte su fatture esenti da Iva o già assoggettate al bollo.

Di conseguenza, quando la quietanza consta di un documento separato dalla fattura, che ha già scontato il tributo, la stessa deve essere assoggettata a imposta di bollo trattandosi di nuovo atto e come tale rientrante nell'articolo 13 della Tariffa allegata al DPR 642/1972.

Modalità di assolvimento dell'imposta

Nella risposta n. 129 del 5 giugno 2024 si specifica che l'imposta di bollo di due euro va corrisposta:

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