Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo del 8 gennaio 2024, n. 1, che introduce norme per il potenziamento dei servizi digitali, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso e uso di un nuovo servizio web.
Questo servizio è disponibile nella sezione riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate ed è destinato al supporto per le notifiche legate ai pagamenti tardivi, mancati o insufficienti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come indicato nell'articolo 12-novies del Dl n. 34/2019.
La notizia è giunta a mezzo di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot n. 422344 pubblicato il 21 novembre 2024.
Va ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati a sua disposizione e mediante processi automatizzati, procede trimestralmente a correggere le fatture che non mostrano chiaramente il pagamento dell'imposta di bollo, quando quest'ultima è comunque dovuta.
Queste correzioni vengono comunicate attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, raggiungibile nella sezione riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, seguendo le procedure delineate nel provvedimento agenziale n. 34958 del 4 febbraio 2021.
Il contribuente che riceve la comunicazione ha la possibilità, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione, di richiedere assistenza online all'Agenzia delle Entrate, potendo avvalersi anche dell'ausilio di un intermediario. Durante tale processo, potrà fornire ulteriori dettagli che potrebbero essere necessari per ricalcolare le somme dovute.
La gestione della richiesta di assistenza tramite canale telematico avviene attraverso il servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”.
Al termine della lavorazione, l’ufficio fornisce riscontro tramite lo stesso canale CIVIS.
Tramite un avviso sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, verrà comunicata la data da cui sarà attiva la funzione specifica per richiedere assistenza sulle notifiche inviate dall’Agenzia e per verificare il risultato delle procedure effettuate.
Il contribuente o un suo intermediario, dopo aver inserito i dettagli identificativi della comunicazione, possono inoltrare la richiesta di assistenza.
L'utente
Una volta completato il processo, dall'Ufficio l'utente riceverà, nella stessa area CIVIS, l'informazione riguardante l'esito del procedimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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