Bilancio. La sottostima dei beni dell’attivo patrimoniale non ammette rivalutazioni
Pubblicato il 07 ottobre 2013
La Corte di Giustizia Ue, decima sezione, con la
sentenza del 3 ottobre 2013, relativa alla causa C-322/12, per risolvere una controversia di carattere fiscale sorta in Belgio circa la corretta imputazione in bilancio del costo di acquisto o di produzione di alcuni elementi dell’attivo patrimoniale, nel caso in cui lo stesso risultasse inferiore al loro valore effettivo, prende in rassegna le indicazioni della quarta direttiva Ue in materia di redazione del bilancio.
Secondo le conclusioni della Corte, anche nel caso evidente in cui il costo di acquisto o di produzione di alcune attività patrimoniali risultasse “
manifestamente inferiore al loro valore effettivo”, il principio del quadro fedele di cui all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva Ue non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, così come sancito all’articolo 32, della quarta direttiva
78/660/CEE del Consiglio (valutazione al costo). Analoga, importante considerazione è da attribuire poi all’articolo 31, che impone invece la dovuta prudenza nella redazione del bilancio.
Così, nel momento in cui la società va a redigere il bilancio – per la Corte Ue - l’eventuale sottostima di alcuni elementi dell’attivo non può essere considerata come una eccezione tale da far venire meno al principio della valutazione storica del costo e legittimare eventuali rivalutazioni di attività.
Tale principio comunitario è stato recepito nel nostro ordinamento dall’articolo 2423 del Codice civile, che precisa, senza ombra di dubbio, come l’eventuale sottostima dei valori storici di un bene causata dall’inflazione non costituisce eccezione per giustificare una loro rivalutazione: la disciplina di tale evento è riservata, infatti, solo al legislatore.
Ciò vale, però, solo per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e non anche per quelle che adottano i principi contabili internazionali, che, invece, a certe condizioni, possono effettuare le rivalutazioni.