E' approvato, dall'Organismo italiano di contabilità (in sigla "Oic"), il principio contabile n. 3, relativo alle informazioni sugli strumenti finanziari (anche quelli derivati, quali future, option, forward e swap) da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione di cui agli articoli 2427-bis (fair value degli strumenti finanziari) e 2428, comma 2, n. 6-bis, del Codice civile. Già inviato a Consob, Banca d'Italia, Isvap e ministeri della Giustizia e dell'Economia per i pareri, l'Oic3 non deve riguardare le imprese che applicano i principi contabili internazionali (ex dlgs n. 38/05). L'informativa di cui il principio contabile a riferimento si occupa è quella prevista nel Codice civile, mentre l'Oic3 non riguarda affatto le implicazioni contabili. Tutte le imprese che detengono strumenti finanziari dovranno fornire le informazioni richieste dal Codice.
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