I bilanci delle micro-cooperative non accompagnati da nota integrativa possono essere predisposti se le informazioni sugli aspetti riguardanti le cooperative siano riportate in calce ai prospetti di bilancio.
E’ il parere offerto dal Cndcec nel documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015” che i commercialisti hanno voluto offrire agli operatori per supportarli nel lavoro di redazione del bilancio delle cooperative dopo l’introduzione del D.lgs. n. 139/2015 che ha riscritto le norme del codice civile dedicate al bilancio.
In tale riscrittura normativa sono state inserite importanti semplificazioni per le società di piccole dimensioni, introducendo la categoria delle micro-imprese. Tali enti redigono il bilancio in forma semplificata se rispondono ai seguenti parametri: totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175mila euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 350mila euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 5. I limiti devono essere rispettati per due esercizi consecutivi.
Le micro-imprese sono inoltre esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16), della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
Stante la detta normativa, occorre chiedersi se alle cooperative si possono applicare le semplificazioni delle micro imprese. Infatti da un lato l’art. 2519 del Codice civile prevede l’applicazione alle cooperative delle norme previste per le Spa, compresa la semplificazione per le micro imprese, ma dall’altro la mancanza della nota integrativa comporta che la cooperativa non può fornire le informazioni che è obbligata a dare (rispetto della natura mutualistica, ammissione dei nuovi soci, criteri seguiti nella gestione mutualistica, gestione dei ristorni).
Il MiSE, in merito, ha espresso il proprio parere affermando che comunque l’articolo 2519 del Codice civile dispone l’applicazione per le cooperative delle norme previste per le Spa se compatibili. E deve ritenersi incompatibile con la disciplina delle cooperative il fatto che non si presenti la nota integrativa
In aggiunta, attraverso una apposita nota il MiSE ha individuato il comportamento dei revisori delle “micro-cooperative” consigliando che trovandosi in presenza di bilanci privi di nota integrativa i professionisti, vista l’attuale incertezza di lettura del testo normativo, dovrebbero, in assenza delle informazioni richieste (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, co. 2, c.c.) richiedere la riapprovazione del bilancio con l’inserimento delle indicazioni; dove presenti le suddette informazioni inserite in calce ai prospetti di bilancio, segnalare l’irritualità presente nella redazione del bilancio, richiamando per il futuro una predisposizione del bilancio più coerente con le previsioni codicistiche. In tale circostanza il revisore termina l’attività di verifica rilasciando il certificato.
Il documento Cndcec consiglia di seguire le direttive del Mise ma si augura che venga rivista l’interpretazione espressa e possa essere considerata l’applicazione delle norme delle micro-imprese anche alle cooperative.
Tra le novità presenti del D.Lgs. n. 139/2015 vi è l'introduzione, per crediti, debiti e titoli di debito, della valutazione al costo ammortizzato che considera, nell'imputazione, sia il fattore temporale che i costi accessori (costi di transazione, ecc.).
Il prestito sociale cooperativo rientra nei “Debiti verso soci per finanziamenti”, ma il documento dei commercialisti evidenzia come tale prestito non presenta costi di transazione, quali le spese d’istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori invece dovuti per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari. Inoltre il prestito sociale, esigibile a breve termine, non ha scadenza prefissata e segue le condizioni di mercato. Per questi motivi, deve ritenersi che il prestito sociale cooperativo non debba essere valutato col criterio del costo ammortizzato.
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