Bilanci. Dal 2016 regole diversificate in base alla dimensione delle imprese
Pubblicato il 19 maggio 2015
Al via dal
2016 la riforma dei bilanci delle società grazie all’approvazione in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015, dello
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/34/UE - relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di impresa - che apporta modifiche alla direttiva
2006/43/CE e, al contempo, abroga le direttive
78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio europeo, per ciò che riguarda la disciplina relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge (banche e altri istituti finanziari).
Lo schema di decreto legislativo interviene sulle disposizioni del Codice civile, riguardanti proprio gli articoli inerenti la redazione del
bilancio d’esercizio (da 2423 a 2435-bis), e sul
bilancio consolidato, intervenendo sul decreto legislativo n.
127/91.
Novità
Una delle novità introdotte a partire dal prossimo anno è quella che prevede una
diversificazione dei bilanci in base alle
dimensioni della società, al
totale del suo attivo, ai
ricavi e al
numero dei dipendenti che sono stati occupati in media durante l’esercizio.
Viene modificato l’articolo 2423, che si riferisce appunto ai principi generali di redazione del bilancio, e viene recepito il concetto di “
rilevanza”, in base al quale è possibile non rispettare alcuni obblighi di legge, mettendone in discussione la valenza in vista delle tenuta della contabilità di alcune aziende, purchè nella
Nota integrativa vengano illustrati dettagliatamente i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a questa disposizione.
Il nuovo numero 1 bis) dell’articolo 2423-bis, infatti, prevede che nei rendiconti è necessario far riferimento alla “
sostanza economica”, e non più a quanto finora contenuto al numero 1) dello stesso articolo, ossia alla funzione economica delle voci dell’attivo e del passivo.
Pertanto sarà importante tener contro della “sostanza”, che deve essere riferita al particolare tipo di contratto o all’operazione posta in essere. Facendo riferimento alla sostanza economica, dunque, l'applicazione pratica di tale principio dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito dalla legge e dai principi contabili, che così acquisiranno una importanza primaria.
Altri cambiamenti sono previsti, poi, specificatamente in base alla
dimensione aziendale e prevedono bilanci semplificati per le imprese con ricavi ridotti.
Le
micro-imprese (art. 2435-ter) potranno avvalersi della
forma abbreviata del bilancio, in alternativa a quella ordinaria, predisponendo lo Stato patrimoniale e il Conto economico seguendo gli stessi schemi previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma potranno essere esonerate dalla redazione della Nota integrativa se alla fine dello Stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministratori.
Viceversa, le
imprese di grandi dimensioni, in base al nuovo articolo 2425-ter, dovranno redigere il rendiconto finanziario, suddividendo i flussi di disponibilità liquide a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.