Nuovo intervento in materia di ammortamenti, dopo l’approvazione della Legge di bilancio 2022, è arrivato in sede di conversione in legge del decreto cosiddetto “Milleproroghe”.
Il legislatore è nuovamente intervenuto per modificare la disposizione che prevede la possibilità, anche per l’esercizio 2021, di sospendere in tutto o in parte l’imputazione al conto economico delle quote di ammortamento.
Infatti, una delle novità contenuta nella conversione in legge del Dl n. 228/2021, approvato dalla Camera e ora al Senato per l'ok definitivo, è proprio la possibilità di sospendere facoltativamente gli ammortamenti per tutti.
Un correttivo del suddetto decreto legge riscrive la proroga disposta in modo impreciso dal comma 711 della Legge di Bilancio 2022, estendendo le regole contabili e fiscali per il mancato stanziamento degli ammortamenti anche al bilancio 2021, come già accaduto per i rendiconti riguardanti l’esercizio 2020.
Si ricorda, infatti, che il decreto Agosto (Dl n. 104/2020) ha previsto la possibilità, nei bilanci dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, redatti secondo i principi contabili italiani, di non stanziare in tutto o in parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Tale norma è stata prorogata ai bilanci dell’esercizio successivo dal comma 711 della Legge n. 234/2021, che ha esteso tale facoltà limitatamente, però, alle imprese che nel 2020 “non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali”. Cioè a coloro che avessero già effettuato precedentemente la sospensione degli ammortamenti.
In sede di conversione in legge del Milleproroghe, è stato inserito l’articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, che riscrive la disposizione di proroga, eliminando la condizione sopra citata.
Pertanto, è stabilito semplicemente che la norma è applicabile anche nella redazione dei bilanci dell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Di conseguenza, risulta indifferente se nell’anno precedente l’impresa si sia o meno avvalsa della sospensione delle quote di ammortamento.
Il decreto Milleproroghe ha “scollegato” le due annualità 2020 e 2021. Così, nei bilanci relativi all’esercizio 2021 le imprese potranno applicare le medesime regole utilizzate nei bilanci 2020, utilizzando i chiarimenti contenuti nel documento interpretativo n. 9 dell’Oic.
Con la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 7-bis dell'art. 60, del Decreto legge n. 104/2020, di fatto viene cancellata la modifica apportata in sede di Legge di bilancio 2022, aprendo a tutti coloro che originariamente erano ammessi alla sospensione per l'esercizio precedente (vale a dire soggetti Ires e Irpef che esercitano attività di impresa e che non adottano principi contabili internazionali), la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione originaria (vale a dire, esercizio 2021 per i soggetti “solari”) a prescindere dal comportamento al riguardo adottato nel 2020.
Tale estensione della sospensione facoltativa degli ammortamenti per tutti lascia invariati sia gli obblighi di informativa nelle note a commento del bilancio che l'obbligo di costituzione delle riserve indisponibili.
Replicando, quindi, la sospensione del 2020 anche ai bilanci in fase di chiusura, si verificherà - per chi ha sospeso ammortamenti sia nel 2020 che nel 2021 - il rinvio della quota 2020 al bilancio del 2022 e di quella del 2021 al bilancio 2023, con allungamento di due esercizi.
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