Bicicletta ed infortunio in itinere

Pubblicato il 14 novembre 2020

Sempre più spesso si parla di bonus bicicletta 2020 per la c.d. mobilità alternativa ma quanti sanno che oggi è molto più facile vedersi riconosciuto l’infortunio in itinere se si sceglie di andare al lavoro in bicicletta?

L’art. 5, commi 4 e 5, Legge n. 221/2015 (Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016), ha previsto specifiche disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile ed in particolare ha previsto che, per i positivi riflessi ambientali, l’uso del velocipede deve intendersi sempre necessitato, intendendosi per tale anche la bicicletta a pedalata assistita.

Con circolare n. 14 del 25 marzo 2016 è, quindi, intervenuto l’INAIL per riassumere brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere e fornire indicazioni sulla novità introdotta dalla suddetta disposizione normativa.

Infatti, fino a quel momento, l’infortunio c.d. in itinere era riconosciuto dall’Istituto purché ci fosse la normalità del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che deve essere affrontato per esigenze e finalità lavorative e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all’orario.

Adesso, invece, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.

L’INAIL, quindi, attualmente non effettua più alcuna istruttoria per accertare la necessità dell’utilizzo del mezzo privato per chi subisca un infortunio andando al lavoro in bicicletta con il risultato che l’evento, ferma restando la sussistenza delle condizioni generali previste, sarà indennizzato come infortunio in itinere.

Di conseguenza non è più necessario che, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere accaduto in bicicletta, l’Istituto verifichi l’esistenza di mezzi pubblici disponibili, la possibilità di effettuare il percorso a piedi o, ancora, la presenza di una pista ciclabile.

Chiaramente, come in passato, l’infortunio in itinere occorso a bordo della bicicletta va escluso dalla tutela INAL quando emerga che sia conseguenza di rischio elettivo, così come va escluso in caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Le brevi soste che non espongono l’assicurato ad un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono, invece, il nesso causale tra lavoro ed infortunio e, dunque, non escludono l’indennizzabilità dello stesso.

Ad ogni modo – come l’INAIL stesso a suo tempo ha chiarito con la citata circolare - anche l’infortunio occorso a bordo del velocipede dovrà essere escluso dalla tutela ogniqualvolta, esaminate le circostanze nelle quali l’incidente si sia verificato (es. avere imboccato una strada interdetta alla circolazione del velocipede o essersi messo alla guida in stato di ubriachezza), la qualificazione dell’elemento soggettivo del lavoratore debba essere definito in termini di rischio elettivo e non di colpa.

In conclusione, i lavoratori che attualmente si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta, possono sempre beneficiare della tutela piena INAIL anche se il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in tempo utile rispetto al turno di lavoro, il tragitto è percorribile a piedi ed al di là dell’esistenza di piste ciclabili.

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