Beni confiscati Si estinguono per confusione i soli debiti Irpef e Ires

Pubblicato il 01 settembre 2017

Un amministratore giudiziario si rivolge all'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 114/2017) per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 50 del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) sulla confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati.

L'Agenzia si esprime in merito all'ambito soggettivo e temporale di applicazione della norma, tenendo conto che nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'impresa commerciale, che era stata sequestrata ad un contribuente, cui aveva fatto seguito la sua confisca, erano sorti debiti fiscali Iva e Irpef, a titolo di ritenuta d’acconto, debiti verso la Camera di commercio e debiti previdenziali Inail.

L’amministratore giudiziario aveva presentato (per conto dell'indiziato) le dichiarazioni Unico e Iva per gli anni oggetto dell’amministrazione giudiziaria esclusivamente in riferimento ai redditi prodotti dai beni sequestrati.

Secondo la generica formulazione dell'articolo 50 del Codice antimafia, l'istante riteneva che i suddetti debiti avrebbero dovuto estinguersi per confusione. La norma, infatti, stabilisce che in caso di confisca di beni, aziende e partecipazioni sequestrate alla criminalità organizzata "i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 c.c.".

Esito dei crediti erariali in caso di confisca di beni, aziende o partecipazioni sequestrati

Analizzando il disposto normativo di cui al suddetto articolo 50, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 114/E/2017, assume una posizione diversa rispetto a quella dell'istante.

Si specifica nel documento di prassi che per far scattare l'azzeramento dei crediti erariali è necessario, da una parte, che la confisca diventi definitiva e, dall'altra, che venga meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio e confluisca nello stesso soggetto (Stato/Erario) la qualità di debitore e creditore d'imposta.

Sulla base di tali premesse, l'Agenzia arriva alla conclusione che:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy