Anche per l’anno 2021 rimarrà vigente la deroga relativa al limite di esenzione contributiva e fiscale dei benefit relativi ai beni ed ai servizi ceduti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
In sede di conversione del Decreto Sostegni, l’art. 6-quinques, Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha, infatti, prorogato gli effetti dell’art. 112 del Decreto Agosto, che prevedeva il raddoppio del limite di esenzione fiscale dei benefit di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.
Il limite, anche per l’anno 2021, viene, dunque, fissato a 516,46 euro per i beni ed i servizi ceduti gratuitamente dall’azienda ai propri dipendenti, siano essi prodotti internamente che acquistati dal datore di lavoro da soggetti terzi per, poi, essere ceduti ai percettori di redditi di lavoro dipendente.
Particolare attenzione andrà posta nei casi di superamento della soglia di franchigia, specie per i dipendenti aventi più rapporti di lavoro nel medesimo periodo d’imposta, al fine di evitare l’imponibilità integrale di quanto riconosciuto a titolo di benefit.
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