Benefici tributari per i neo residenti con elevato patrimonio. Studio del Notariato

Pubblicato il 02 agosto 2017

Un nuovo Studio del Notariato, il n. 100-T/2017, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 6 luglio 2017, è dedicato all’esame del recente intervento introdotto dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) a favore dei neo-residenti in Italia con elevato patrimonio e che interessa questi ultimi a partire dal periodo di imposta 2017.

In particolare, si tratta delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 152 a 159 della Legge citata, che prevedono dei benefici tributari per le persone fisiche, cosiddette "High Net Worth Individuals”, ossia, come sopra ricordato, con elevato patrimonio, che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese, previsioni rispetto alle quali vengono sollevati, nel testo, anche alcuni dubbi sulla relativa legittimità costituzionale.

I benefici

L’elaborato, intitolato "Profili di interesse notarile del regime tributario di favore per i c.d. “neo residenti”, si sofferma sulla descrizione della tipologia dei benefici in oggetto che si sostanziano, in primo luogo, nella possibilità, per questi soggetti, di optare per l’applicazione, sui redditi di fonte estera diversi dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, di un’imposta sostitutiva fissa pari a 100mila euro, al posto del regime ordinario Irpef.

Sancito, dalle nuove disposizioni, anche un regime di totale esenzione dall’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero), dall’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero) e dagli obblighi relativi al monitoraggio fiscale nonché dalle imposte di successione e donazione in relazione ai beni collocati all’estero.

Nel regime di favore di cosiddetta “flat tax” - viene spiegato dai notai - rientrano i redditi fondiari derivanti da immobili all’estero, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all’estero, i redditi di lavoro autonomo e dipendente prestato all’estero e i compensi per prestazioni di artisti e sportivi svolte all’estero nonché quelli per eventuali attività d’impresa svolte individualmente.

Per conto, sono da escludere, per evidenti finalità antielusive, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni di validità dell’opzione.

Esenzione dalle imposte su successioni e donazioni

A seguire, i notai si soffermano sul profilo di maggiore interesse per la categoria, e che concerne le imposte sulle successioni e donazioni.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 158, della Legge 232/2016, infatti, “per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell’art. 24-bis TUIR, introdotto dal comma 152, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/90 è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione”.

In merito, lo Studio si trattiene sui profili, soggettivo e oggettivo, dell’agevolazione.

L’esenzione – viene spiegato - attiene alle successioni ed alle donazioni il cui dante causa è colui che ha esercitato l’opzione, ovverossia il neo-residente o i suoi familiari ai quali essa sia stata ritualmente estesa; per contro, nessuna agevolazione spetta per le donazioni e successioni delle quali i neo-residenti (o i loro familiari) sono beneficiari, né alcuno specifico requisito attiene alle condizioni di questi ultimi.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, l’unico requisito per l'applicazione dell'esenzione è costituito dalla validità dell’opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis TUIR, nel senso, quindi, del valido esercizio della stessa e della sua perdurante validità nel tempo. Il regime di favore, ovvero, si collega alla validità e permanenza dell’opzione del de cuius (o del donante) e riguarda, oltre le successioni, tutti gli atti a titolo gratuito, compresi i vincoli di destinazione, purché relativi a beni collocati all’estero.

Lo Studio si occupa, quindi, del funzionamento e dell’ambito di applicazione del regime facendo, a seguire, anche alcuni cenni sulle imposte ipotecarie e catastali ed all’imposta di bollo, imposte, queste, che - viene spiegato - non vengono toccate dall’esenzione.

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