L’Assicurazione può diminuire il risarcimento del danno accordato alla vittima di un incidente, laddove la stessa già benefici di emolumenti accordati dal sistema sanitario della Regione.
E’ quanto affermato, in sintesi, dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso di una compagnia assicuratrice avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva proceduto alla liquidazione del danno in favore della vittima di un sinistro stradale.
In particolare, tre sono i principi enunciati dalla Suprema Corte, nel contestare i criteri di liquidazione nella specie adottati dai giudici territoriali.
Innanzitutto la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l’assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida, presuppone l’accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta. Nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo, senza che il danneggiato dimostri di aver sostenuto delle spese al riguardo.
In secondo luogo, nel liquidare il danno patrimoniale alla vittima di lesioni personali in conseguenza di sinistro, il giudice è tenuto a detrarre dal credito risarcitorio, sia i benefici spettanti alla vittima medesima a titolo di indennità di accompagnamento, sia quelli in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. Legislazione che, in base al principio iura novit curia, il giudice deve applicare d’ufficio, qualora i presupposti di applicabilità risultiamo in atti.
Ed infine – pronuncia la Corte con sentenza n. 7774 del 20 aprile 2016, il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dover sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va invece liquidato nei seguenti modi:
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