Benefici regionali Risarcimento ridotto

Pubblicato il 21 aprile 2016

L’Assicurazione può diminuire il risarcimento del danno accordato alla vittima di un incidente, laddove la stessa già benefici di emolumenti accordati dal sistema sanitario della Regione.

E’ quanto affermato, in sintesi, dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso di una compagnia assicuratrice avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva proceduto alla liquidazione del danno in favore della vittima di un sinistro stradale.

In particolare, tre sono i principi enunciati dalla Suprema Corte, nel contestare i criteri di liquidazione nella specie adottati dai giudici territoriali.

Liquidazione delle sole spese sostenute

Innanzitutto la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l’assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida, presuppone l’accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta. Nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo, senza che il danneggiato dimostri di aver sostenuto delle spese al riguardo.

Accompagnamento e benefici regionali detratti da risarcimento

In secondo luogo, nel liquidare il danno patrimoniale alla vittima di lesioni personali in conseguenza di sinistro, il giudice è tenuto a detrarre dal credito risarcitorio, sia i benefici spettanti alla vittima medesima a titolo di indennità di accompagnamento, sia quelli in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. Legislazione che, in base al principio iura novit curia, il giudice deve applicare d’ufficio, qualora i presupposti di applicabilità risultiamo in atti.  

Liquidazione danno permanente futuro

Ed infine – pronuncia la Corte con sentenza n. 7774 del 20 aprile 2016, il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dover sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va invece liquidato nei seguenti modi:

  1. In forma di rendita;
  2. Moltiplicando il danno annuo per il numero di anni in cui verrà supportato e quindi abbattendo il risultato in base al coefficiente di anticipazione;
  3. Attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.

 

 

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice della crisi: novità dal correttivo-ter

10/10/2024

Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Sì del Senato

10/10/2024

Dal correttivo-ter integrazioni al Codice della crisi

10/10/2024

CCNL Porti - Flash

10/10/2024

Operativo il nuovo regime sanzionatorio su omissioni e evasioni contributive INPS

10/10/2024

Omissione e evasione contributiva: le sanzioni applicate dall'INPS

10/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy