Possedere un altro immobile nello stesso comune non impedisce l'applicazione delle agevolazioni "prima casa", se, a causa del sisma, questo risulti inidoneo ad essere destinato ad abitazione.
Per la fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", la nozione di "casa di abitazione" va intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia materialmente che giuridicamente, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.
Ai fini delle agevolazioni "prima casa", quindi, non è di ostacolo all’applicazione del beneficio la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia proprietario di altro alloggio nel medesimo comune, se quest’ultimo risulti inidoneo ad essere destinato ad abitazione, come nel caso in cui sia inagibile, in conseguenza del sisma.
È sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 18091 del 5 luglio 2019, ha accolto il ricorso promosso da una contribuente che si era vista richiedere le agevolazioni provvisoriamente fruite per l'acquisto della prima casa, per il fatto che, al momento della stipula dell'atto pubblico, risultava già proprietaria di altro immobile nello stesso comune.
Detto ulteriore immobile, tuttavia, era stato danneggiato dal sisma che aveva colpito la zona nel 2002.
I giudici regionali, in particolare, avevano ritenuto irrilevante il fatto che la contribuente avesse invocato l’inagibilità del fabbricato, reputando, anzi, che l’inagibilità fosse conseguenza dell’inerzia della medesima nell'inizio dei lavori di ristrutturazione, iniziati un mese dopo l'acquisto del secondo dell'immobile.
Su questo particolare punto, la ricorrente aveva dedotto che il ritardo nei lavori di ristrutturazione dell'immobile danneggiato erano dipesi, in realtà, dall’inserimento del medesimo nel progetto edilizio unitario costituito in Molise, a seguito del sisma.
I giudici della Sesta sezione civile della Cassazione, richiamando un recente arresto di legittimità, hanno considerato fondati i motivi sollevati dalla contribuente, cassando, con rinvio, la decisione impugnata.
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