E’ stata accolta l’impugnazione promossa da una contribuente contro un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, che le erano state imputate a seguito dell'asserita decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto della prima casa, in relazione alla compravendita di un immobile successivamente alienato.
L’atto impositivo era stato emesso sulla base della mancata trascrizione, nei registri immobiliari, dell’acquisto di altro immobile, entro l’anno dall'alienazione del primo, giusta scrittura privata registrata, recante la richiesta della predetta agevolazione.
La CTR, in riforma della decisione di prime cure, aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente, osservando che, anche in assenza della relativa trascrizione nei registri immobiliari, la registrazione della scrittura privata aveva conferito certezza alla data dell’acquisto della seconda casa, effettuato dalla contribuente entro il termine di un anno dalla vendita del primo immobile, acquistato con tariffa agevolata.
Ciò di per sé impediva la decadenza dal beneficio, comportando la conservazione dell’agevolazione anche in difetto di trascrizione dell’atto di compravendita.
L’Agenzia delle Entrate si era opposta a tale conclusione, promuovendo ricorso davanti alla Corte di cassazione, con cui aveva lamentato violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1, comma 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 e agli artt. 2643, 2644 e 2657 c.c.
Doglianza, questa, che la Suprema corte, con ordinanza n. 12813 del 13 maggio 2021, ha giudicato non meritevole di accoglimento.
In particolare, è stato osservato come la norma di riferimento stabilisca che, nel caso di successivo trasferimento dell’immobile acquistato con i benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, la decadenza non operi qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, proceda all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Ed è palese, dal tenore letterale della disposizione medesima, che la decadenza dalle agevolazioni è impedita dalla pura e semplice condizione dell’acquisto dell’altro immobile, nel termine e nei sensi indicati, senza che la legge esiga l’ulteriore formalità della trascrizione dell’atto di compravendita nei registri immobiliari.
Nel rigettare il ricorso del Fisco, gli Ermellini hanno formulato apposito principio di diritto, secondo cui “Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui all’art. 1, comma 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
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