Grazie alla Legge di Bilancio 2018, dall’1 gennaio 2018 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, spetta lo stesso beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
La circolare INPS n. 46 del 14 marzo 2018 ha fornito chiarimenti in merito a:
Si ricorda che sono destinatari della disposizione in questione i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che si trovino nelle seguenti condizioni:
Evidenzia, inoltre, la circolare che, per i soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della Legge n. 208/2015, per i quali è stata certificata da parte del datore di lavoro l’attività lavorativa durante l’intero periodo di bonifica ed in possesso della certificazione tecnica positiva dell’INAIL, le sedi INPS sono tenute a riesaminare d’ufficio la documentazione acquisita alla luce della nuova normativa, a condizione che gli stessi non siano già titolari di un trattamento pensionistico.
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