Benefici contributivi, accertamento sostanziale dei trattamenti ai lavoratori

Pubblicato il 07 maggio 2019

L’INL fornisce precise istruzioni agli ispettori ai fini della verifica, in capo al datore di lavoro, della fruizione dei benefici contributivi e normativi, con riferimento soprattutto al rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Gli ispettori devono entrare nel merito dei trattamenti garantiti ai lavoratori e non limitarsi a verificare la formale applicazione del contratto.

E’ la circolare n. 7 del 6 maggio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che interviene, dopo la precedente circolare n. 3/2018, a diffondere chiarimenti sugli accertamenti da effettuare in merito ai trattamenti economici e normativi effettivamente garantiti ai lavoratori.

La base di partenza è la disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la quale stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Accertamento sul merito circa il trattamento ai lavoratori 

Il richiamo da parte dell’INL riguarda il comportamento da tenere da parte degli ispettori che devono effettuare un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo che effettivamente il datore di lavoro garantisce ai lavoratori, non fermandosi ad un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INL sottolinea l’importanza delle parole “rispetto degli accordi e contratti collettivi”, per sostenere che quando il datore di lavoro corrisponde ai lavoratori trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.

Pertanto, non ci si deve soffermare sul tipo di contratto collettivo applicato o sulla formale indicazione presente, di norma, nella lettera di assunzione, circa l’applicazione di uno specifico contratto collettivo.

Precisa L’INL che la valutazione di equivalenza non può tenere conto d'eventuali trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come nel caso del welfare aziendale).

Quindi, deriva sempre la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti se l’ispettore accerta lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy