Per il debito di uno dei coniugi, è correttamente sottoposto a pignoramento l’intero bene, anche se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge.
E’ conseguentemente esclusa la irritualità o illegittimità degli atti della relativa procedura esecutiva, fino all’aggiudicazione o al trasferimento del bene intero in favore di terzi, con esclusione, altresì, della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell’opponente non solo di caducare tali atti, ma anche di separare quel bene in parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per intero.
Resta salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo dalla vendita, in dipendenza dello scioglimento - avutosi sia pure limitatamente a quel bene, per esigenze di giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento - della comunione legale in parola.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 6230 depositata il 31 marzo 2016, respingendo il ricorso di due coniugi che avevano eccepito la nullità della vendita del loro immobile per violazione delle norme in materia di espropriazione forzata di beni come nella specie ricadenti in comunione legale.
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