Perché una cartella di pagamento possa ritenersi valida è sufficiente che la medesima contenga l’indicazione della persona responsabile del procedimento, e ciò a prescindere della funzione (apicale o meno) dalla stessa effettivamente svolta.
Un’indicazione di tal genere, infatti, appare sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti all’indicazione medesima, quali la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
E’ quanto può desumersi dal tenore letterale della disposizione di cui all’articolo 36, comma 4-ter del Decreto legge n. 248/2007, ai sensi della quale l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, a pena di nullità.
Sono questi gli assunti evidenziati dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 3533 depositata il 23 febbraio 2016.
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