Una società che, a seguito di una fusione con efficacia contabile dal 1° gennaio 2017, ha incorporato un altra società, dimostrando l’assenza di plurime fruizioni della deduzione Ace all’interno del gruppo, chiede conferma all’Agenzia delle Entrate circa la necessità di dover sterilizzare o meno la relativa base di calcolo di un importo corrispondente ai finanziamenti che, al 31 dicembre 2017, risultavano in essere tra l’incorporata e le proprie controllate.
L’Agenzia, nella sua risposta n. 95 del 5 dicembre 2018, valutati gli elementi offerti dall’istante che confermano l’inesistenza di ulteriori “manovre” da parte delle società coinvolte nell’operazione straordinaria, concorda sulla disapplicazione dell’articolo 10, comma 3, lettera e), del Dm 14 marzo 2012.
Si ritiene, quindi, che la base di calcolo dell'Ace ereditata dalla società incorporante Alfa per il periodo di imposta 2017, a seguito dell'incorporazione di Beta, non vada sterilizzata dell’importo dei finanziamenti erogati a favore delle società controllate.
Per l’Agenzia, quando, in seguito ad una fusione, l’incorporata presenta un incremento di crediti da finanziamento verso altre società soggette al suo controllo, non si realizza alcuna indebita duplicazione del beneficio Ace, se le destinatarie dei finanziamenti non abbiano effettuato, a loro volta, conferimenti in favore di altri partecipanti al gruppo, né erogato finanziamenti o pagato corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in favore di società appartenenti al gruppo.
Pertanto, la base di calcolo Ace ereditata dall’incorporante non deve essere sterilizzata dell’importo dei finanziamenti erogati a favore delle società controllate.
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