Tutto pronto per il contributo “aggiuntivo” a favore di bar e ristoranti che hanno già ottenuto il contributo cd. “Wedding-HO.RE.CA”. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto Mise del 29 aprile 2022, infatti, sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate – dal 7 novembre al 21 novembre 2022 – una apposita dichiarazione “attestante” l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
Con il provvedimento n.406608/E/2022, in particolare, vengono definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle relative disposizioni. La dichiarazione, quindi, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale (qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica) contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. Tenuto conto delle informazioni contenute nella suddetta dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate determina il contributo extra e procede alla erogazione delle relative risorse finanziarie (10 milioni di euro). Stando alla norma, il 70% delle risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro ed il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all'ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione.
Il contributo (al netto dell’eventuale importo da restituire) è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1 del D.L. 73/2021. Tuttavia, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo. In ogni caso, il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” può sanare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997.
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