Bancarotta societaria. Valgono anche le condotte successive all'irreversibilità del dissesto

Pubblicato il 22 novembre 2013 Con la sentenza n. 46388 del 21 novembre 2013, la Corte di cassazione si è pronunciata per quanto riguarda la vicenda di un uomo condannato per addebiti di bancarotta fraudolenta relativi alla gestione di una Spa dichiarata fallita e della quale lo stesso si assumeva essere stato amministratore di fatto.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto di dover disporre l'annullamento, con rinvio, della sentenza di condanna nella parte relativa alla verifica del nesso di causalità tra la falsità in bilancio e l'aggravamento del dissesto. Ed infatti, posto che la Corte territoriale aveva preso atto dell'esistenza di un aumentato indebitamento, la stessa, tuttavia, non aveva affrontato in alcun modo il problema se quell'aggravato dissesto fosse derivato, almeno in parte, dalle false appostazioni contabili contestate al ricorrente.

Con riferimento al problema del nesso causale citato, i giudici di legittimità hanno, in ogni caso, ricordato come, in tema di bancarotta societaria, sono rilevanti, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, “anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegate dall'articolo 41 del cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza a ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato”.
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