Bancarotta semplice per spese eccessive in capo all'imprenditore individuale
Pubblicato il 22 gennaio 2015
Il reato di
bancarotta semplice per spese personali “eccessive” di cui all’art. 217 Legge Fallimentare, è tipicamente
riferibile all’imprenditore individuale e
non anche all’amministratore di una società di capitali.
Ha così stabilito la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza n.
2799 depositata in data 21 gennaio 2015, con cui è stata confermata la condanna per il reato di
bancarotta fraudolenta per distrazione, a carico dell’amministratore di una società S.r.l. fallita, bancarotta asseritamente realizzata
per aver effettuato l'acquisto, dalla società medesima, di numerosi viaggi vacanza, per sé, per i familiari e collaboratori per complessivi 75mila euro.
Bancarotta fraudolenta, e non semplice, in capo all’amministratore di Srl
Il Tribunale, inizialmente, riconduceva tale condotta all’ipotesi meno grave di bancarotta semplice.
La Corte d’Appello dapprima ed, a conferma, i giudici della Cassazione con la pronuncia in questione, hanno viceversa qualificato la condotta in esame come
ipotesi di bancarotta fraudolenta, poiché, trattandosi di
società di capitali, la sola
distrazione rilevante è
quella che riguarda il patrimonio della società.
Né potevano qui ipotizzarsi – ha sostenuto ancora la Cassazione – le condotte previste per la fattispecie di bancarotta semplice, limitate ai soli casi di attività di impresa esercitata in maniera individuale.