Bancarotta fraudolenta, continuità nelle nuove norme penali

Pubblicato il 05 febbraio 2020

Le nuove norme incriminatrici in tema di bancarotta fraudolenta, contenute nel Codice della crisi d’impresa, non sono ancora in vigore. Ad ogni modo, i nuovi precetti appaiono in perfetta continuità normativa con i precedenti e nemmeno la risposta sanzionatoria risulta diversa.

E’ quanto sottolineato dalla Suprema corte di legittimità nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da un imputato contro la sentenza di patteggiamento pronunciata nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta.

Questi aveva promosso ricorso deducendo che, a seguito dell’entrata in vigore degli articoli 389 e 390 del Decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), anche di riforma della Legge fallimentare, si fosse verificata un’ipotesi di abolitio criminis, essendo mutata la legge extrapenale posta a fondamento delle norme penali incriminatrici.

Bancarotta: nuove norme ancora non in vigore

Doglianza che la Quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 4772 del 4 febbraio 2020, ha ritenuto, come detto, inammissibile, precisando:

Nel caso esaminato, al ricorrente, quale amministratore di una Srl, era stata contestata la violazione dell’articolo 223, comma 2, n. 1 del menzionato Regio Decreto, per aver riportato, nei bilanci di esercizio della fallita, fatti non corrispondenti al vero, occultando perdite tali da annullare il patrimonio netto e causare, così, il dissesto della società.

La Suprema corte, oltre a non riscontrare alcuna discontinuità nel precetto penale che subentrerà all’attuale disciplina, ha fornito alcuni chiarimenti anche in merito alle modifiche introdotte nelle norme civilistiche, che presiedono ai presupposti della liquidazione dell’impresa e alla procedura da seguire.

Rispetto ad esse, ha evidenziato che non si ravvisano elementi concreti atti a mutare il presupposto dell’insolvenza dell’impresa, su cui - viene ricordato - si fondano le immutate norme penali.

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