Bancarotta documentale semplice e fraudolenta

Pubblicato il 20 settembre 2016

Risponde del reato di bancarotta semplice documentale sia il fallito che non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge sia quello che li abbia tenuti in maniera irregolare e incompleta.

Diversamente, ciò che rileva ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale è l’irregolare tenuta e, a maggior ragione, l’omessa tenuta delle scritture contabili, comprese quelle non obbligatorie, che non consentano di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari del fallito.

Elementi distintivi

Ciò che distingue le due fattispecie è il profilo oggettivo della condotta del fallito.

Così, nella bancarotta semplice, rileva l’aspetto meramente formale dell’omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture obbligatorie per legge.

Per contro, nella bancarotta fraudolenta assume rilievo più un profilo di tipo “sostanziale” in quanto l’illiceità della condotta non è circoscritta alle sole scritture obbligatorie per legge - riguardando, si ripete, tutti i libri e scritture genericamente intesi - ed è richiesto, altresì, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari del fallito.

Sono queste le considerazioni contenute nel testo della sentenza di Cassazione n. 38302 del 19 settembre 2016.

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