Risponde del reato di bancarotta semplice documentale sia il fallito che non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge sia quello che li abbia tenuti in maniera irregolare e incompleta.
Diversamente, ciò che rileva ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale è l’irregolare tenuta e, a maggior ragione, l’omessa tenuta delle scritture contabili, comprese quelle non obbligatorie, che non consentano di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari del fallito.
Ciò che distingue le due fattispecie è il profilo oggettivo della condotta del fallito.
Così, nella bancarotta semplice, rileva l’aspetto meramente formale dell’omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture obbligatorie per legge.
Per contro, nella bancarotta fraudolenta assume rilievo più un profilo di tipo “sostanziale” in quanto l’illiceità della condotta non è circoscritta alle sole scritture obbligatorie per legge - riguardando, si ripete, tutti i libri e scritture genericamente intesi - ed è richiesto, altresì, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari del fallito.
Sono queste le considerazioni contenute nel testo della sentenza di Cassazione n. 38302 del 19 settembre 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".