Bancarotta documentale. L'elemento psicologico va accertato
Pubblicato il 05 giugno 2014
Nell'ipotesi della
bancarotta documentale fraudolenta, l'elemento psicologico consiste nel
dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.
Nel caso della
bancarotta documentale semplice, invece, l'elemento psicologico si atteggia come
dolo o indifferentemente come colpa, atteggiamenti mentali che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture.
Indagine sulle modalità della condotta
Tuttavia, detto
elemento soggettivo deve essere positivamente accertato e non può essere fatto discendere dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
E tale indagine deve essere condotta con riferimento alle
modalità della condotta, alle sue
conseguenze nonché a tutti quegli
elementi di contorno che valgono ad
“illuminare sulle reali intenzioni del soggetto”.
In particolare, dovrà essere tenuta in adeguata considerazione anche la circostanza dell'inesistenza di eventuali insinuazioni di creditori.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, con la
sentenza n. 23251 del 4 giugno 2014.