L’articolo 1, commi 72 e 73, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha istituito, presso il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.
Il Ministro della Gioventù, con Decreto del 19 novembre 2010, ha stanziato € 51.000.000 per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori, prevedendo la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori.
Tale banca dati è alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che assumano - con contratto a tempo indeterminato, anche part-time – gli iscritti alla suddetta banca dati.
Tuttavia, l’iscrizione alla banca dati era stata sospesa ma, con messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2015, l’INPS ha comunicato che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 18 novembre 2015, ha dato nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni.
Il citato messaggio dell’Istituto ha rinviato, per la disciplina dell’incentivo e le relative modalità di fruizione, alla sua circolare n. 115/2011 ed al suo messaggio n. 20065/2011.
Stante quanto sopra, si ritiene opportuno riepilogare le modalità di iscrizione alla banca dati nonché quelle di utilizzo dell’incentivo in questione da parte dei datori di lavoro.
Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedono, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
La domanda d’iscrizione può essere presentata anche da soggetto cessato da uno dei citati rapporti di lavoro e, in tal caso, è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
Alla Banca dati si accede dal sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione.
L’attestato indica, anche, la data di scadenza dell’iscrizione stessa.
Come specificato dall’INPS, con circolare n. 115 del 5 settembre 2011, l’iscrizione alla banca dati consente all’INPS di riconoscere l’importo di € 5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time.
L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private ed alle società cooperative, mentre, sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici ed i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile.
Per godere dell’incentivo è necessario che:
Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati ed è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti, salvo esplicita esclusione.
Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante delegato, devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.
Entro il giorno successivo all’invio, l’INPS deve effettuare i controlli in merito all’iscrizione del lavoratore nella banca dati ed alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro e, in caso di esito positivo, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “4M” che assume il significato di “Azienda autorizzata a fruire dell’incentivo per assunzione giovani genitori - DM 19 novembre 2010, su G.U. n.301/2010”.
Il codice di autorizzazione avrà validità per il mese stesso di attribuzione più ulteriori dodici mensilità.
Come il messaggio INPS n. 20065 del 21 ottobre 2011 ha chiarito, l’incentivo autorizzato dovrà essere fruito, fino al raggiungimento della misura di € 5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Le aziende autorizzate, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
Quadro delle norme |
Legge n. 247/2007 D.Lgs. n. 81/2015 Ministro della Gioventù, Decreto del 19 novembre 2010 INPS, circolare n. 115 del 5 settembre 2011 INPS, messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011 Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota del 18 novembre 2015 INPS, messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2015 INPS, circolare n. 201 del 16 dicembre 2015 |
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