La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in ordine conseguenze giuridiche dell’applicazione delle misure di cui al Decreto legislativo n. 180/2015 e della delibera della Banca d'Italia n. 559 del 22 novembre 2015.
In particolare, ha precisato che, in tema di cessione di beni e rapporti giuridici della banca sottoposta a risoluzione in favore di un ente-ponte a norma della normativa sopra richiamata relativa allo scioglimento delle banche in crisi, “alla banca cedente deve essere riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo nei confronti di ex esponenti per fatti di bancarotta relativi alla sua gestione”.
In detto contesto, la stessa banca cedente è titolare della facoltà di proporre domanda di applicazione della misura cautelare del sequestro conservativo.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 48091 del 26 novembre 2019.
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