La Direzione centrale per l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate - circolare n. 52, del 9 dicembre 2005 - sottolinea che il concessionario per la riscossione che promuove le azioni esecutive verso il contribuente debitore, assume su di sé, in caso di promozione di contenzioso, il rischio di soccombere, poiché gli restano a carico le spese relative ad azioni accolte che dovessero risultare non recuperabili nei riguardi del debitore.
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