Aziende speciali, la continuità determina la trasformazione

Pubblicato il 02 dicembre 2015

Nello studio n. 120/2015, il Consiglio Nazionale del Notariato si è occupato della trasformazione in società delle “aziende speciali” e dei consorzi tra Comuni.

La necessità di affrontare questa tematica è dovuta al fatto che la normativa attualmente in vigore, di cui all'articolo 115 del Testo unico degli enti locali, è piuttosto obsoleta, dato che la sua formulazione è anteriore alla riforma del diritto societario.

Il Notariato ne propone, dunque, una rilettura alla luce delle novità introdotte nel Codice civile dal Dlgs n. 6/2003, dal momento che, ancora oggi, si ricorre a tale disciplina nell'ambito della riorganizzazione dei servizi pubblici a cui gli enti locali sono ora obbligati.

Studio 120/2015 del Notariato

Lo studio n. 120/2015 del Notariato, una volta richiamata la natura giuridica degli enti coinvolti nell’operazione, specifica che l'operazione che vede coinvolte le “aziende speciali” si configura come una vera e propria operazione di trasformazione, caratterizzata dal principio di continuità tra l’ente trasformato e la società risultante dalla trasformazione, così come sancito dall’articolo 2498 del Codice civile.

Tuttavia, a questa particolare fattispecie di trasformazione non si applica l'articolo 2550-novies del C.c. In tema di trasformazione “eterogenea”, per la quale è stabilito che essa abbia effetto dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti e che i creditori possono, nel termine di 60 giorni, fare opposizione.

Sempre nello studio, il Consiglio del Notariato esamina, inoltre, la portata delle semplificazioni relative alla previsione per la quale la delibera consigliare o del consorzio tengono luogo dell’atto di trasformazione in forma notarile. Si evidenzia, al riguardo, la criticità derivante dalla mancanza, sul piano degli occorrenti controlli di legittimità, di un’operazione che va analizzata comunque in termini di modifica delle regole organizzative degli enti coinvolti.

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