Nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l’imposta di registro per le cessioni di azienda si applica al valore di mercato e non al più basso prezzo di vendita. Questa è l’interpretazione rilasciata ieri dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 54/2007. Il Fisco ha voluto precisare che nel caso di vendita in sede di espropriazione forzata, vendita all’asta pubblica si ha un sistema che offre garanzie sull’autenticità del prezzo pagato e che ha, quindi, la finalità di individuare un prezzo prossimo al valore venale del bene. Pertanto in questi casi particolari il legislatore ha previsto una norma eccezionale (art. 44 Testo unico sull’imposta di registro), che individua la base imponibile non nel valore dei beni trasferiti, ma nel prezzo di aggiudicazione.
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