Le aziende agricole hanno tempo fino al 31 maggio 2023 per effettuare le procedure di conguaglio e di recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante erogata da parte dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori agricoli assoggettati a contribuzione agricola unificata.
Con il messaggio 28 aprile 2023, n. 1563, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini del conguaglio e recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante.
I datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata dovranno effettuare le predette operazioni nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens.
Nel caso in cui sia necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, i datori di lavoro devono:
Nel caso in cui si intenda effettuare il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022, il datore di lavoro potrà recuperare la contribuzione versata in eccedenza tramite la presentazione di un’istanza di rettifica alle Strutture territoriali competenti.
L’istanza dovrà essere trasmessa tramite la funzionalità disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, compilando il modello “07FB”.
Successivamente, i datori di lavoro dovranno restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza.
SCADENZA: L’istanza potrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2023.
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