Aziende agricole, la vendita al dettaglio non fa venire meno la contribuzione

Pubblicato il 23 maggio 2019

Le aziende che svolgono, unitamente all’attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri, continueranno ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata. Infatti, le ultime novità legislative apportate dall’art. 1, co. 700, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) non fanno venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda.

Il chiarimento giunge dall’INPS, con la circolare n. 76 del 22 maggio 2019. Il documento di prassi fornisce utili chiarimenti in merito ai riflessi sul corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che vendono direttamente al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari non della propria azienda.

Vendita al dettaglio di prodotto agricoli, la norma

L’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 228/2001 dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse e che per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Vendita al dettaglio di prodotto agricoli, novità della Legge di Bilancio 2019

Sul punto, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) è intervenuto nel corpus normativo dell’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 228/2001, introducendo il comma 1-bis. In sostanza, nel confermare la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, l’art. 1, co. 700 della L. n. 145/2018 ha specificato che i prodotti possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda ovvero che i prodotti oggetto della vendita al dettaglio possono essere diversi da quelli provenienti dalle colture e/o allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, acquistati sul mercato.

La novità legislativa, però, pone due condizioni:

Per quanto attiene la prima condizione è, dunque, necessaria l’assenza di qualsivoglia attività di intermediazione commerciale. Pertanto il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli.

Relativamente alla seconda condizione, il concetto di prevalenza, nel caso di specie, è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Pertanto, qualora quest’ultima sia maggiore della quantità destinata alla vendita proveniente dalla propria azienda, la condizione è comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli e destinati alla vendita al dettaglio è inferiore al fatturato dei prodotti propri.

Vendita al dettaglio di prodotto agricoli, compilazione del modello D.A.

Infine, l'INPS spiega che la novità interessa le aziende tenute a compilare i quadri F, G, H (terreni, allevamenti, macchine agricole) della denuncia aziendale (cd. modello D.A.). In particolare, nel quadro E - relativo al fabbisogno aziendale - il campo delle giornate lavorative va valorizzato solo con le giornate occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, senza includere le giornate relative all'attività di vendita al dettaglio (che vanno indicate nel campo “Note” del modello D.A).

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