La Corte di cassazione a sezioni unite, nell'accogliere il ricorso del Fisco, con sentenza n. 3872 del 16 febbraio 2018 ha chiarito che se un'azienda non residente extraUe ha eletto un rappresentante fiscale in Italia – e quindi optato per l'Iva ordinaria - per l'acquisto di beni nel primo segmento di un'operazione commerciale, per successivi atti o prestazioni inerenti alla medesima unica operazione commerciale, pur complessa, non può agire direttamente applicando il reverse charge.
Ciò, è evidentemente un abuso per ottenere, ribaltando l'obbligo Iva sul destinatario della cessione e frazionando artificiosamente l'operazione, il recupero dell'imposta in virtù di un credito Iva, in qualità di rappresentante di una società residente in Croazia.
La questione riguardava la regola ex articolo 17 del Dpr 633/72, letta dalla Corte ratione temporis, in tal caso prima delle modifiche apportate dal Dlgs 18/2010.
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