Azienda cessata Competenza ispezioni

Pubblicato il 01 agosto 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14773 del 26 luglio 2016, ha risposto ad un quesito sull'individuazione della DTL competente ad effettuare accertamenti nel caso in cui la sede operativa dell'azienda, presso la quale il rapporto di lavoro si sia svolto, non risulti essere più attiva o cessata.

Per il Ministero è opportuno che le attività di accertamento, in caso di esito negativo della conciliazione monocratica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004, siano svolte a cura della sede territoriale presso la quale sia stata presentata la c.d. Richiesta d’Intervento e dove si sia svolto il rapporto di lavoro, anche laddove risulti essere cessata o non più attiva la sede operativa.

In tali casi - così come accade nei casi in cui, ai fini della definizione degli accertamenti, alcune verifiche debbano essere compiute da altra DTL – se necessaria, l'eventuale acquisizione di ulteriori elementi probatori potrà essere effettuata, su richiesta della DTL che ha in carico la pratica, dall'ufficio nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede legale dell'impresa.

La DTL investita della richiesta di accertamenti dovrà provvedere ad effettuarli e trasmetterli con la tempistica compatibile con il rispetto di quanto previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981.

Successivamente spetterà alla DTL richiedente, una volta ricevuti gli atti corredati da apposita relazione, provvedere a redigere e notificare il verbale unico sempre nel rispetto del termine di cui all'art. 14 citato.

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