Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o di altro evento non prevedibile o evitabile, non ha l’onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell’omessa nomina.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, secondo cui è dunque illegittimo il provvedimento – nella specie opposto – di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza, presentata per impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia; provvedimento motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina, da parte dell’avvocato impedito, di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi.
Le Sezioni unite, in proposito, aderiscono a quell'orientamento di legittimità che, stimando necessario garantire all'imputato il diritto alla difesa tecnica ed all'effettivo contraddittorio, contempla il diniego all'istanza di rinvio solo in relazione ai casi di impedimento determinati da concomitanti impegni professionali del difensore. E solo in detti casi si rende necessaria l’indicazione della impossibilità, assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali.
La disciplina del concomitante impegno professionale – prosegue la Corte Suprema – non può essere infatti trasposta nel diverso ambito di impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile.
Per altro verso, tuttavia, tale garanzia viene sottoposta a rigorosi criteri di controllo, onde il diritto alla salute non sia strumentalizzato per finalità dilatorie. Sicché il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicando la patologia ed i profili ostativi alla personale compartizione.
L’impedimento deve essere inoltre giustificato da circostanze improvvise ed assolutamente imprevedibili tali da impedire la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione.
Le Sezioni unite infine – con sentenza n. 41432 del 3 ottobre 2016 – mutando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno sancito la rilevanza del legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, anche nei procedimenti di appello in camera di consiglio (a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado). La scelta del difensore di comparire all'udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere difatti vanificata da un evento imprevisto o imprevedibile quale la malattia, che gli impedisca concretamente di parteciparvi.
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